A partire dal 1° gennaio 2026, è entrato in vigore l'obbligo per i commercianti di integrare i sistemi di pagamento elettronico con i propri registratori telematici (RT). Questa misura punta a migliorare la tracciabilità dei corrispettivi, richiedendo che ogni terminale POS sia associato univocamente alla matricola del dispositivo fiscale tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.
La medesima Agenzia, con specifico Provvedimento, ha chiarito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico, e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, deve avvenire esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata.
Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la documentazione operativa ufficiale per gestire il nuovo abbinamento. Il pacchetto informativo, che comprende la guida, il manuale, le faq ed i suggerimenti per chi gestisce più punti vendita, fornisce le istruzioni per favorire la messa in regola con l’obbligo POS connesso alla cassa dal 2026.
A partire dal 5 marzo, sul portale Fatture e Corrispettivi sarà disponibile il servizio online “Gestione collegamenti” da utilizzare per l’abbinamento in commento.
Più precisamente:
- Per la fase transitoria, ovvero strumenti già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, l’avvio deve avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio online;
- A regime, la prima associazione di nuovi strumenti o eventuali variazioni successive, deve essere effettuata a partire dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso.
Si fa presente che, con recente Risposta ad Interpello n. 44/2026, L’Amministrazione finanziaria, ha ribadito che per le attività che gestiscono incassi “promiscui”, la regola impone che se il POS viene utilizzato sia per operazioni esonerate, sia per vendite soggette al rilascio del documento commerciale, il collegamento rimane obbligatorio. Solo nel caso in cui un terminale sia dedicato in via esclusiva alle operazioni esonerate, l’esercente può dichiararlo come tale in piattaforma, a condizione che non venga mai impiegato per incassi soggetti a certificazione commerciale ordinaria.
Sul punto ricordiamo che l’obbligo di memorizzazione e certificazione dei corrispettivi non riguarda i produttori agricoli in regime speciale IVA.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di annotazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA, possono vendere i loro prodotti agricoli senza che ricorra l’onere di attivare un Registratore Telematico ed il relativo POS. Tale esonero, tuttavia, trova applicazione limitatamente alle operazioni che rientrano nel regime speciale IVA, restandone dunque escluse le altre operazioni.
A titolo di esempio, nell’ipotesi in cui un contribuente debba saldare il proprio soggiorno presso l’agriturismo, e contemporaneamente acquisti prodotti agricoli in regime speciale, effettuando un unico pagamento mediante carta di credito, corre l’obbligo di collegare l’RT al POS, proprio come ribadito dall’Interpello n. 44/2026.
Allo stesso modo, è doveroso dotarsi di RT e POS, in caso di vendita di prodotti non compresi nella prima parte della Tabella A, DPR, n. 633/1972, o di cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, DPR. n. 633/1972, acquistati presso terzi e commercializzati senza aver operato alcuna manipolazione o trasformazione.