L’UFFICIO CREDITO DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA È A VOSTRA DISPOSIZIONE
La disposizione normativa di cui al comma in esame è finalizzata a fornire “sostegno” finanziario alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura prevedendo la cd. moratoria.
In particolare, la norma, modificata durante l’esame al Senato, consente alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, così da scongiurare situazioni di definitiva inadempienza dell’impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica.
Più precisamente, la norma concede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito, nell’anno 2023, rispetto al 2022:
-una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento; o
-una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento; o
-una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel caso delle cooperative agricole.
Conseguentemente, per le imprese che rispettano le suddette condizioni il piano di rimborso delle rate, oggetto della sospensione, è modificato e i relativi termini sono prorogati, ovvero automaticamente differiti, per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche, rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (legge 662/1996) o dall’ISMEA (Decreto Legislativo 102/2004), senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
Si ricorda che nel testo iniziale l’agevolazione era circoscritta alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, avevano subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento, rispetto all’anno precedente (2022). Possono beneficiare della misura in commento, chiarisce il comma 2, le imprese:
-le cui esposizioni debitorie, alla data di entrata in vigore del decreto legge 63/2024, ovvero alla data del 16 maggio 2024, non siano classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”;
-che presentano una autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti le suddette condizioni di accesso al beneficio (riduzione del volume d’affari e della produzione nei termini stabiliti dalla presente normativa).
In sintesi, dunque, la suddetta misura, implica:
a) il differimento, per 12 mesi, della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate;
b) l'impresa, sul finanziamento in moratoria, continuerà a rimborsare la quota interessi;
c) l’automatico differimento del medesimo periodo di sospensione o proroga delle garanzie pubbliche, rilasciate dal Fondo PMI o dall'ISMEA, sui finanziamenti oggetto della cd. moratoria.
È indubbio che tale misura intende offrire ossigeno e liquidità alle imprese, a tutela della continuità aziendale, messa a dura prova dall'attuale congiuntura economica, aggravata dall'elevato aumento dei tassi di interesse bancari e dei costi di produzione.
Tuttavia, merita segnalare che la richiesta di moratoria, da parte delle imprese alle Banche e altri intermediari finanziari, potrebbe, in alcuni casi, peggiorare il merito creditizio aziendale, facendo classificare il rapporto, alla luce delle già vigenti direttive EBA -Autorità Bancaria Europea -come "forborne" (credito oggetto di concessione che nega un ulteriore credito per 24 mesi).
Per questi motivi, è importante avviare un dialogo con la Banca -o altre Ente - verso i quali l'impresa decide di avanzare la richiesta di sospensione di mutui e/o altri finanziamenti a rimborso rateale.