Con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la comunicazione al Registro delle Imprese della casella di posta elettronica certificata (PEC) degli amministratori di società.
Come noto, l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, ha introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, così come già previsto per le imprese individuali e le società.
La norma, in particolare, si è limitata ad estendere agli amministratori l’obbligo di comunicazione già previsto dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 59/2012, senza tuttavia prevedere alcunché circa il termine per adempiere alla comunicazione e al relativo impianto sanzionatorio.
Con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha quindi reso gli attesi chiarimenti interpretativi sulla nuova comunicazione obbligatoria.
Il ministero, in particolare, ha precisato che l’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le imprese costituite in forma societaria, siano esse società di persone o di capitali, che esercitano un’attività imprenditoriale.
Dall’adempimento restano quindi escluse le sole forme societarie che non esercitano attività commerciali, quali, ad esempio, le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti attività agricola che sono soggette all’obbligo, le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna, le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o che, comunque, non svolgono un’attività imprenditoriale.
In relazione alla figura dell’amministratore, ossia “il soggetto al quale è demandata la gestione degli affari sociali e le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione”, il ministero ha precisato che la stessa deve essere intesa in senso ampio; inoltre, considerato che l’obbligo in esame riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo amministrativo, in presenza di una pluralità di amministratori, il ministero ha ritenuto che nel Registro delle Imprese debba essere iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata per ciascuno amministratore.
Secondo il ministero, peraltro, la casella PEC dell’amministratore, oggetto della comunicazione, non può coincidere con quella della società. Pertanto, gli amministratori privi di una casella PEC attiva, sono tenuti a dotarsene per poi procedere alla comunicazione al Registro delle Imprese.
Le indicazioni ministeriali non sono state tuttavia condivise da Unioncamere, ossia l’Ente pubblico che rappresenta il sistema camerale, che con una nota interna dello scorso 2 aprile 2025, ha reso un’interpretazione assai meno stringente del dato normativo.
Quindi prendendo atto che il termine del 30 giugno 2025 potrebbe generare criticità operative, anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori al 31 dicembre 2025.
Restano, tuttavia, invariate e confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la precedente Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, tanto che il ministero, nella nota in esame, ha invitato espressamente le Camere di Commercio a conformarsi a tutte le indicazioni fornite, curando la corretta diffusione dell’informazione presso le imprese.
Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione ricorre in capo a tutte le imprese costituite in forma
societaria:
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la PEC dell’amministratore all’atto del deposito della pratica di iscrizione;
- le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la PEC dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025, o in caso di una nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, in data antecedente.
Il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2025 comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630, Codice civile, da 103 euro a 1.032 euro.
Inoltre, poiché l’indirizzo PEC dell’amministratore non può coincidere con quello della società, le imprese che hanno già comunicato, alle Camere di Commercio che lo consentivano, il domicilio digitale della società, sono ora tenute a comunicare, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2025, l’indirizzo PEC personale dell’amministratore.
Con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la comunicazione al Registro delle Imprese della casella di posta elettronica certificata (PEC) degli amministratori di società.
Come noto, l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, ha introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, così come già previsto per le imprese individuali e le società.
La norma, in particolare, si è limitata ad estendere agli amministratori l’obbligo di comunicazione già previsto dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 59/2012, senza tuttavia prevedere alcunché circa il termine per adempiere alla comunicazione e al relativo impianto sanzionatorio.
Con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha quindi reso gli attesi chiarimenti interpretativi sulla nuova comunicazione obbligatoria.
Il ministero, in particolare, ha precisato che l’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le imprese costituite in forma societaria, siano esse società di persone o di capitali, che esercitano un’attività imprenditoriale.
Dall’adempimento restano quindi escluse le sole forme societarie che non esercitano attività commerciali, quali, ad esempio, le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti attività agricola che sono soggette all’obbligo, le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna, le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o che, comunque, non svolgono un’attività imprenditoriale.
In relazione alla figura dell’amministratore, ossia “il soggetto al quale è demandata la gestione degli affari sociali e le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione”, il ministero ha precisato che la stessa deve essere intesa in senso ampio; inoltre, considerato che l’obbligo in esame riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo amministrativo, in presenza di una pluralità di amministratori, il ministero ha ritenuto che nel Registro delle Imprese debba essere iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata per ciascuno amministratore.
Secondo il ministero, peraltro, la casella PEC dell’amministratore, oggetto della comunicazione, non può coincidere con quella della società. Pertanto, gli amministratori privi di una casella PEC attiva, sono tenuti a dotarsene per poi procedere alla comunicazione al Registro delle Imprese.
Le indicazioni ministeriali non sono state tuttavia condivise da Unioncamere, ossia l’Ente pubblico che rappresenta il sistema camerale, che con una nota interna dello scorso 2 aprile 2025, ha reso un’interpretazione assai meno stringente del dato normativo.
Quindi prendendo atto che il termine del 30 giugno 2025 potrebbe generare criticità operative, anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito l’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori al 31 dicembre 2025.
Restano, tuttavia, invariate e confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la precedente Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, tanto che il ministero, nella nota in esame, ha invitato espressamente le Camere di Commercio a conformarsi a tutte le indicazioni fornite, curando la corretta diffusione dell’informazione presso le imprese.
Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione ricorre in capo a tutte le imprese costituite in forma
societaria:
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la PEC dell’amministratore all’atto del deposito della pratica di iscrizione;
- le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, dovranno comunicare la PEC dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025, o in caso di una nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, in data antecedente.
Il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2025 comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630, Codice civile, da 103 euro a 1.032 euro.
Inoltre, poiché l’indirizzo PEC dell’amministratore non può coincidere con quello della società, le imprese che hanno già comunicato, alle Camere di Commercio che lo consentivano, il domicilio digitale della società, sono ora tenute a comunicare, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2025, l’indirizzo PEC personale dell’amministratore.