A partire dal 1° gennaio 2025 tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi dovranno essere in possesso del CIN. Questo obbligo riguarda i titolari di unità immobiliari offerte in locazione e tutti coloro che operano nel settore dell’ospitalità. La mancata acquisizione del codice comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Si ricorda che anche le attività agrituristiche che offrono alloggio ai propri ospiti, indipendentemente dalla loro forma o natura giuridica, devono disporre del CIN, permettendo così un monitoraggio più efficace delle attività ricettive.
È possibile richiedere il CIN attraverso la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con lo SPID o CIE. Dopo aver verificato i dati della struttura o della locazione di propria pertinenza, si potrà procedere con la richiesta. È importante avere prima il codice regionale per poter richiedere il CIN.
Chiunque conceda in locazione un immobile senza esporre il CIN è soggetto a sanzioni che variano da 800 a 8.000 in relazione alla dimensione della struttura o dell’immobile.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) deve essere esposto e utilizzato nei seguenti modi:
- all'esterno della struttura: il CIN deve essere visibilmente esposto all'esterno dello stabile in cui è situato l'immobile o la struttura turistico-ricettiva. Per quanto riguarda le targhe bisogna tener conto degli obblighi per la loro l’esposizione come il materiale della targa e font e per tale motivo si consiglia la consultazione con l’assessorato regionale del turismo.
- negli annunci pubblicitari: il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato e comunicato, sia online che offline, riguardante la locazione turistica o la struttura ricettiva. Sarà quindi necessaria la modifica negli annunci, nei siti personali, negli opuscoli e nei bigliettini da visita.
In entrambi i casi il codice deve essere predisposto come di seguito:
Nome Agriturismo …………
CIN sequenza alfanumerica
Occorre porre attenzione anche ai siti di intermediazione. Chiunque gestisca portali telematici o attività di intermediazione immobiliare deve includere il CIN negli annunci relativi alle unità immobiliari destinate alla locazione turistica o alla struttura ricettiva.
L’obbligo di esposizione all’esterno del codice è per entrambi (CIN e CIR) se, come nel caso del Piemonte, esiste anche un CIR.
Tale obbligo è anche esplicitato nelle FAQ della BDSR al seguente link, tematica 1 – obbligatorietà del CIN - domanda 1.3.