È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale il decreto concernente l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, che attua il registro comunemente denominato “Granaio d’Italia”,
I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
A. Frumento duro; B. Frumento tenero e frumento segalato; C. Granturco; D. Orzo; E. Farro; F. Segale; G. Sorgo; H. Avena; Miglio e scagliola;
Tutti gli operatori sono tenuti ad effettuare trimestralmente la registrazione delle operazioni di carico e scarico dei prodotti, in forma cumulativa e aggregata, che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais d) 40 tonnellate annue per l’orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l’avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per effettuare le operazioni di registrazione previste.
Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:
• le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi.
• Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici.
• Tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
• I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
• I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
I soggetti che, essendovi obbligati a partire dal 1° marzo 2025, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal decreto la registrazione dei prodotti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, stabilite con il presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.
Il sistema dedicato al registro è accessibile dal portale SIAN all’operatore previa autenticazione con la propria identità digitale e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione direttamente (on line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonché la gestione dell’anagrafica fornitori/destinatari.
Confagricoltura sta lavorando per ottenere eventuali ulteriori proroghe e per una chiara definizione delle esenzioni.