L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato di giovani under 35, introdotto dal cosiddetto DL 1° maggio.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Esso spetta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato relativi a lavoratori con la qualifica di operaio, impiegato o quadro che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.
Possono beneficiare dell’incentivo le trasformazioni da rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato che rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
- la trasformazione deve essere effettuata nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2026;
- l’originario rapporto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
- il rapporto a tempo determinato da trasformare deve avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi (considerando anche eventuali proroghe);
- la trasformazione a tempo indeterminato del contratto deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto al contratto a termine.
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dalla disciplina degli incentivi all’occupazione (DURC regolare; rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ; applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative), oltre che all’applicazione del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 62/2026).
L’assunzione deve, altresì, comportare un incremento occupazione netto, calcolato confrontando il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti (per le regole di calcolo si raccomanda la verifica in concreto dell’incremento in oggetto, in relazione a ogni singola trasformazione per la quale si intende fruire dell’esonero, secondo le precisazioni contenute nel paragrafo n. 8 della citata circolare n.72/2026 dell’INPS).
Si evidenzia che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, ed in particolare con le agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate.
Sul piano operativo, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026”.
Da ultimo, si evidenzia che il beneficio contributivo è riconosciuto entro precisi limiti di spesa (18,2 milioni di euro per l'anno 2026; 87,5 milioni di euro per l'anno 2027; 69,3 milioni di euro per l'anno 2028).