Le norme in vigore da parecchio tempo stabiliscono che i rifiuti prodotti nello svolgimento di attività produttive sono considerati “rifiuti speciali”; la classificazione di rifiuti si suddivide in rifiuti non pericolosi, e rifiuti pericolosi.
Anche i rifiuti provenienti dall’attività agricola sono rifiuti speciali. Sono classificati non pericolosi i rifiuti plastici – come ad esempio le manichette di irrigazione, i teli di pacciamatura, le reti e gli spaghi plastici per imballatrici, i sacchi vuoti di fertilizzanti – mentre sono classificati pericolosi i contenitori vuoti di fitofarmaci (anche se perfettamente lavati e condizionati), gli agrofarmaci scaduti o revocati, gli oli, i filtri, le batterie, gli stracci contaminati da sostanze pericolose ecc. A prescindere dalla pericolosità, i rifiuti devono essere raccolti e conservati con particolare attenzione; lo smaltimento deve avvenire, a scelta del produttore, entro 365 giorni dalla loro produzione e il destino dello smaltimento può essere il riutilizzo o il recupero.
Nella nostra Provincia è attivo un sistema di raccolta dei rifiuti agricoli che prevede, per il massimo rispetto delle attuali normative, un ritiro presso la sede aziendale dei rifiuti prodotti dall’azienda, stipulando convenzioni con ditte che assicurano un ottimo servizio, costi contenuti, perfetta applicazione delle normative vigenti e l’organizzazione della raccolta aziendale come “circuito organizzato di raccolta”.
Grazie al “circuito organizzato di raccolta” gli adempimenti a carico delle imprese agricole (tali, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile) sono alquanto semplificati:
- la compilazione dei Formulari di Raccolta (FIR) è a carico della ditta che viene a ritirare i rifiuti;
- il Registro di Carico e Scarico per la registrazione delle movimentazioni dei rifiuti prodotti è sostituito dalla conservazione in ordine cronologico di tutti i FIR;
- la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (il MUD) vede esonerate le imprese come pure l’adesione al RENTRI (il sistema di tracciabilità dei rifiuti).
Non ci stancheremo mai di ricordare, e con forza, che si deve sempre evitare l’adozione di sistemi “fai da te” adoperando mezzi … “artigianali” (quali abbandono, interramento, fuoco, ecc.) nel tentativo di azzerare o ridurre le quantità prodotte. Non solo non sono sistemi accettabili sotto il profilo ambientale, igienico sanitario (le emissioni di gas pericolosi in caso di combustione sono elevatissime) ed agricolo (le plastiche nel suolo non si degradano per secoli), ma rappresentano un elevato rischio di sanzioni amministrative e di natura penale.
Infatti:
- La sanzione per la combustione dei rifiuti è punita con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di incendio di rifiuti non pericolosi (manichette, plastiche ecc), e la reclusione da 3 a 6 anni nel caso di rifiuti pericolosi
- L’interramento illecito dei rifiuti non pericolosi da parte di titolari di imprese o enti è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o ammende da 3.000 a 27.000. Se l'interramento provoca un pericolo concreto per la salute, l'aria, l'acqua o il suolo, le pene aumentano. Éinoltre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato e dell'area impiegata per l'illecito. Nel caso di rifiuti pericolosi, la pena aumenta con la reclusione da 1 a 5 anni, che viene ulteriormente aumentata da 2 anni a 6 anni e 6 mesi in presenza di pericolo per la salute, l'ecosistema o se il fatto avviene in aree già contaminate
- L’abbandono di rifiuti non pericolosi posto in essere da titolari di imprese o responsabili di enti è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni o un’ammenda da euro 3.000 a 27.000
Nel caso di rifiuti pericolosi la reclusione prevista è da 1 a 5 anni e 6 mesi per l’abbandono semplice, e da 2 a 6 anni e 6 mesi se sussistono i pericoli o le circostanze aggravanti sopra indicate.
- Il trasporto dei propri rifiuti speciali alle oasi comunali è proibito, come pure il trasporto presso ditte autorizzate a meno che l’azienda agricola non sia iscritta all’albo dei gestori ambientali e gli automezzi siano autorizzati al trasporto. L’azienda dovrà in tal modo provvedere personalmente alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. Senza l’iscrizione all’albo, le sanzioni sono estremamente pesanti.
Ci permettiamo, quindi, ancora una volta, ad invitare gli associati a provvedere allo smaltimento dei rifiuti nell’unica modalità corretta.
I direttori di zona e i tecnici hanno le necessarie conoscenze per consigliare a quali ditte conferire i rifiuti, e anche l’adesione al circuito organizzato di raccolta provinciale.